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dal 20 Maggio 2014 disciplina Contratti a Termine

 A fronte d’estensione dell’acausalità alla generalità dei contratti a termine, il decreto-legge n. 34/2014, convertito con modifiche dalla legge n.78 del 20 maggio 2014, limita a 36 mesi la durata massima del contratto,proroghe comprese, ed introduce limiti numerici per il suo utilizzo.

Con la circolare n.13 del 12 giugno 2014 la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro esamina le novità introdotte dal decreto con particolare attenzione al regime transitorio sottolineando che tutte le novità introdotte dalle disposizioni in esame si applicano ai soli contratti a termine stipulati a decorrere dal 20 maggio 2014.Restano però salvi, per espressa previsione normativa, gli effetti già prodotti dal decreto-legge n.34. Il che comporta, in alcuni casi un diverso regime applicabile, a seconda della data di stipula del contratto, come accade, per esempio per il regime delle proroghe.

Il decreto legge in esame prevedeva, nel testo originario la possibilità di prorogare per 8 volte il contratto. Con la conversione in legge il numero delle proroghe scende a 5, con la precisazione che dette proroghe prescindono dal numero dei rinnovi. Poichè restano salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 34 nel periodo di vigenza, ci si trova davanti a tre diversi regimi delle proroghe a seconda che il contratto sia stato stipulato:

  1.   fino al 20 marzo 2014. A questi contratti continua ad applicarsi la disciplina previgente, pertanto è consentita una sola proroga ed è necessario, se si intende continuare nel rapporto di lavoro, andare alla naturale scadenza e, dopo il previsto intervallo, procedere con il rinnovo purché, ovviamente, non siano stati raggiunti i 36 mesi di durata complessiva;
  2.  nel periodo 21 marzo - 19 maggio 2014. E’, questo il periodo di vigenza del D.L. 34/2014 nel testo originario, pertanto i contratti stipulati in questo periodo potranno essere prorogati per un massimo di 8 volte;
  3. a partire dal 20 maggio 2014  opera la disciplina introdotta dalla legge n.78/2014 di conversione del decreto legge n. 34, pertanto le proroghe non possono essere più di 5.

 Il   tetto delle 5 proroghe non si riferisce ad ogni singolo contratto a termine stipulato tra le parti ma all’intero periodo di tempo (36 mesi) indicato dalla norma.

In altre parole, se le parti utilizzano le 5 proroghe nel primo contratto a termine (ad esempio, di durata annuale comprese le proroghe), saranno libere di stipulare altri contratti a termine sino al tetto dei 36 mesi (art. 5, co. 4-bis) ma non potranno più utilizzare l’istituto della proroga”.

 I limiti numerici

Innanzi tutto, la legge di conversione chiarisce che i limiti numerici in essa stabiliti si applicano ai soli contratti a termine e non ai contratti di somministrazione di lavoro ai quali continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 20 del Dlgs. n. 276/2003. Inoltre, il limite legale riferito ai contratti a tempo determinato (20%) ha come base di computo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.

Ciò vale per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 78/2014, mentre sono da considerare legittime le assunzioni a termine operate nel periodo di vigenza del D.L. 34/2014 prendendo a base per il calcolo del 20 per cento l’organico complessivo ad una data diversa da quella del primo gennaio 2014.

La possibilità di avviare almeno un contratto a termine è assicurata, oltre che alle imprese anche ai datori di lavoro in genere che non superano i cinque dipendenti.

Per effetto del regime transitorio, la sanzione amministrativa disposta in caso di superamento dei limiti numerici trova applicazione per i soli contratti conclusi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Durante il periodo di vigenza del decreto legge n.34/2014 la sanzione non si applica in quanto non prevista, resta però ferma la possibile conversione del contratto, da tempo determinato e tempo indeterminato. A fronte d’estensione dell’acausalità alla generalità dei contratti a termine, il decreto-legge n. 34/2014, convertito con modifiche dalla legge n.78 del 20 maggio 2014, limita a 36 mesi la durata massima del contratto,proroghe comprese, ed introduce limiti numerici per il suo utilizzo.

Con la circolare n.13 del 12 giugno 2014 la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro esamina le novità introdotte dal decreto con particolare attenzione al regime transitorio sottolineando che tutte le novità introdotte dalle disposizioni in esame si applicano ai soli contratti a termine stipulati a decorrere dal 20 maggio 2014.Restano però salvi, per espressa previsione normativa, gli effetti già prodotti dal decreto-legge n.34. Il che comporta, in alcuni casi un diverso regime applicabile, a seconda della data di stipula del contratto, come accade, per esempio per il regime delle proroghe.

Il decreto legge in esame prevedeva, nel testo originario la possibilità di prorogare per 8 volte il contratto. Con la conversione in legge il numero delle proroghe scende a 5, con la precisazione che dette proroghe prescindono dal numero dei rinnovi. Poichè restano salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 34 nel periodo di vigenza, ci si trova davanti a tre diversi regimi delle proroghe a seconda che il contratto sia stato stipulato:

  1.   fino al 20 marzo 2014. A questi contratti continua ad applicarsi la disciplina previgente,( Dlgs. 368/2001)  pertanto è consentita una sola proroga ed è necessario, se si intende continuare nel rapporto di lavoro, andare alla naturale scadenza e, dopo il previsto intervallo, procedere con il rinnovo purché, ovviamente, non siano stati raggiunti i 36 mesi di durata complessiva;
  2.  nel periodo 21 marzo - 19 maggio 2014. E’, questo il periodo di vigenza del D.L. 34/2014 nel testo originario, pertanto i contratti stipulati in questo periodo potranno essere prorogati per un massimo di 8 volte;
  3. a partire dal 20 maggio 2014  opera la disciplina introdotta dalla legge n.78/2014 di conversione del decreto legge n. 34, pertanto le proroghe non possono essere più di 5.

Il   tetto delle 5 proroghe non si riferisce ad ogni singolo contratto a termine stipulato tra le parti ma all’intero periodo di tempo (36 mesi) indicato dalla norma.

In altre parole, se le parti utilizzano le 5 proroghe nel primo contratto a termine (ad esempio, di durata annuale comprese le proroghe), saranno libere di stipulare altri contratti a termine sino al tetto dei 36 mesi (art. 5, co. 4-bis) ma non potranno più utilizzare l’istituto della proroga”.

I limiti numerici

Innanzi tutto, la legge di conversione chiarisce che i limiti numerici in essa stabiliti si applicano ai soli contratti a termine e non ai contratti di somministrazione di lavoro ai quali continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 20 del Dlgs. n. 276/2003. Inoltre, il limite legale riferito ai contratti a tempo determinato (20%) ha come base di computo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.

Ciò vale per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 78/2014, mentre sono da considerare legittime le assunzioni a termine operate nel periodo di vigenza del D.L. 34/2014 prendendo a base per il calcolo del 20 per cento l’organico complessivo ad una data diversa da quella del primo gennaio 2014.

La possibilità di avviare almeno un contratto a termine è assicurata, oltre che alle imprese anche ai datori di lavoro in genere che non superano i cinque dipendenti.

Per effetto del regime transitorio, la sanzione amministrativa disposta in caso di superamento dei limiti numerici trova applicazione per i soli contratti conclusi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Durante il periodo di vigenza del decreto legge n.34/2014 la sanzione non si applica in quanto non prevista, resta però ferma la possibile conversione del contratto, da tempo determinato e tempo indeterminato.

TIROCINI NELLA REGIONE MARCHE

 informo che la Regione Marche ha provveduto a disciplinare la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento, con Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2013, n. 1134.

Da oggi, pertanto, l’avvio di un tirocinio dovrà avvenire attraverso la compilazione dei nuovi format di Progetto Formativo e Convenzione .

 

Si pone l'attenzione che è previsto un compenso minimo di 350,00€ mensili (escluso percettori sostegno del reddito)  

  

All. c.s.

$11)      Delibera n. 1134/2013

Quali Bandi possono esserci per uscire dalla crisi?

 BANDI EUROPEI NAZIONALI E REGIONALI

FONDO ENERGIA

Finanziato con fondi europei, a sostegno di investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili – Finanziamenti agevolati

Il nuovo fondo di finanza agevolata sostiene gli investimenti delle imprese in efficienza energetica e fonti rinnovabili nonché nelle tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali.

Scopo ulteriore del fondo è promuovere la nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy, incentivare gli investimenti immateriali volti all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato nei prodotti.

Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro per progetto. Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria corrisponderà all’Euribor maggiorato di 3 punti percentuali. Il che, ai valori attuali di Euribor, corrisponderebbe a un TAEG effettivo sul finanziamento complessivo pari al 3,25%.

GECO

Impresa giovane e Internazionalizzazione – Finanziamenti agevolati per PMI

Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.

Si considerano imprese giovanili, le ditte individuali, le società o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone non superiore a 40.

• Valore dei progetti: minima di 10 mila Euro e massima di 40 mila Euro

• Contributo regionale: fino al 60% del valore del progetto

Il bando cofinanzia progetti per:

- lo sviluppo commerciale e l’internazionalizzazione;

- lo sviluppo organizzativo e finanziario dell’azienda.

D. Lgs. 185/00 Titolo II

Microimpresa – Contributi per avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone

È concesso un contributo pari al 100% degli investimenti così strutturato:

Contributo pari al 50% a fondo perduto e per il restante 50% in conto interessi (con un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento vigente e con un periodo di rimborso/restituzione di 7 anni).

Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 129.114,22:

• Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;

• Beni immateriali ad utilità pluriennale;

• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti.

Sono ammissibili le spese di “gestione” per un importo forfetario di circa € 16.000,00.

D. Lgs. 185/00 Titolo II

Lavoro Autonomo – L'agevolazione è rivolta a singole persone ed ha l'obiettivo di aiutarle ad avviare una attività imprenditoriale purché si tratti di un investimento di ridotta entità.

Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, nella produzione di beni e servizi in tutti i settori ad esclusione di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e trasporti, in forma di ditta individuale.

Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 25.823:

• Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;

• Beni immateriali ad utilità pluriennale;

• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti;

Sono ammissibili le spese di “gestione” per un massimo di € 5.165 di cui:

• Materiali necessari al processo produttivo;

• Utenze e canoni di locazione per il primo anno di attività;

• Consulenze e prestazioni di servizi;

• Garanzie assicurative sui beni finanziati.

BANDI FINANZIAMENTO EUROPEO

EIE     Energia e Trasporti – Agevolazione comunitaria

Azione europea nel settore dell’energia e trasporti volto a favorire lo sviluppo sostenibile nel contesto energetico. Possono beneficiarne persone giuridiche, pubbliche e private.

Il programma è strutturato in quattro settori specifici:

1. SAVE che concerne il rafforzamento dell’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia in particolare nei settori dell’edilizia e dell’industria;

2. ALTENER che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell’ambiente locale e nei sistemi energetici;

3. STEER che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile e dell’efficienza energetica nei trasporti;

4. COOPENER che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo.

Contributo: fino al 75% dei costi

Benvenuti Qui

Lo Studio Consulenza del Lavoro Enrico Fabiani , opera professionalmente nel delicato campo della Consulenza del Lavoro e Aziendale con ausilio della pluriennale esperienza lavorativa di validi professionisti e collaboratori, offrendo alla clientela una completa assistenza nella risoluzione delle varie problematiche nei rapporti di lavoro.
Senza tralasciare mai i tradizionali canali comunicativi interpersonali, che rendono personalizzata e non standardizzata la Consulenza a supporto del cliente, lo Studio Consulenza del Lavoro Enrico Fabiani, attraverso il proprio sito web, fornisce una serie di servizi on-line, con la finalità di perseguire quegli obiettivi di praticità e di risparmio peculiari in ogni attività .

 

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