VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

1.IL LAVORATORE COSA DEVE FARE SE  SI AMMALA?
Il lavoratore dipendente in stato di malattia, per AVERE DIRITTO ALL'INDENNITA', deve osservare alcune regole. Innanzitutto deve rivolgersi ad un medico che gli rilasci, sull'apposito modulo predisposto dall'INPS, un CERTIFICATO DI MALATTIA
2.A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL CERTIFICATO?
- al medico curante  nei giorni feriali 
- alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi
Nel caso il lavoratore ricorra:
                    al pronto soccorso:  deve presentare il certificato rilasciato dal "pronto soccorso" al proprio medico che provvederà al rilascio del certificato
                    all' ospedale : deve presentare un certificato di degenza che dovrà essere inviato solo al datore di lavoro,  l'inps lo riceverà dalla asl;
3. OTTENUTO IL CERTIFICATO MEDICO
Il lavoratore deve inviare il certificato all'INPS della sede del domicilio del lavoratore e/o cmq in qualsiasi sede INPS che provvederà a trasmetterla alla sede di competenza e una copia al DATORE DI LAVORO.
La trasmissione all'INPS può avvenire in uno dei seguenti modi:
- CONSEGNA DIRETTA ALLO SPORTELLO
- INVIO CON LETTERA RACCOMANDATA (con ricevuta di ritorno)
 
ATTENZIONE: La consegna o la spedizione del certificato deve avvenire entro 2 giorni dalla data del rilascio; in caso contrario, il lavoratore perde il diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ritardo.

 
 LE AZIENDE   CHE VOGLIONO EFFETTUARE UN CONTROLLO DELLA CONDIZIONE  DI SALUTE DEL  PROPRIO LAVORATORE  POSSONO PROMUOVERE LA RICHIESTA TRASMETTENDO VIA TELEFAX   IL SEGUENTE   MODULO DI RICHIESTA DI VISITA FISCALE  A CARATTERE ONEROSO
per il comprensorio della provincia di Pesaro-Urbino +39    0721-358317
per il comprensorio della provincia di Ancona           +39
per il comprensorio della provincia di Rimini              +39
per il comprensorio della provincia di

 

4.   RISPETTO DELLE FASCE ORARIE
Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rimanere al proprio domicilio per consentire al medico fiscale una visita di controllo.
Egli dovrà pertanto:
INDICARE SUL CERTIFICATO IL PROPRIO RECAPITO ESATTO RISPETTARE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

tutti i giorni, compresi i festivi :
dalle ore 10 alle ore 12 - dalle ore 17 alle ore 19

5. LE SANZIONI   PER ASSENZA AL CONTROLLO
Il lavoratore che non risulta presente alla visita di controllo incorre nelle seguenti sanzioni:
 1a ASSENZA alla visita di controllo: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni.
 2a ASSENZA alla visita di controllo: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo.
 3a ASSENZA alla visita di controllo: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita.
Avverso ai provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità economica di malattia può essere propostoicorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Non basta, però, rimanere in casa durante gli orari stabiliti per non perdere il diritto al trattamento di malattia. Il lavoratore, durante le fasce orarie, deve consentire l'effettuazione della visita fiscale accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello etc.).
Se, durante la malattia, il lavoratore ritiene di eleggere provvisoriamente il proprio domicilio in un posto diverso da quello indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l'INPS.
 
6. MOTIVAZIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARE L' ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO
L'assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità è giustificata se dovuta a:
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia).
In ogni caso occorre debita documentazione giustificativa.
CONCOMITANZA DI UNA VISITA MEDICA
in quest'ultimo caso, se si tratta di:
VISITA MEDICA GENERICA, l'assenza è giustificata per:
1) Rilascio di certificazione di incapacità al lavoro;
2) Prestazioni extra, autorizzate dalla ASL o dallo stesso medico;
3) Rilascio di prestazioni farmaceutiche; richiesta di visite specialistiche o di accertamenti diagnostici.
In tutti questi casi l'assenza può essere giustificata solo quando l'accesso all'ambulatorio del medico non poteva essere effettuato in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità. Perciò, se l'orario di apertura dell'ambulatorio è articolato in più periodi, uno dei quali non coincide con le fasce di reperibilità, non si intende realizzato il motivo di giustificazione, salvo il caso di urgenza ovvero quello in cui il Sanitario effettui la prestazione solo su prenotazione fissata nell'orario delle fasce. In caso di "VISITA
D'URGENZA" occorre che il lavoratore produca una specifica attestazione del medico rilasciata in occasione della visita stessa. La valutazione dell'urgenza spetta, comunque, al Sanitario dell' INPS.
VISITA SPECIALISTICA O TERAPIA FISICA
Presso studi privati:
Il lavoratore dovrà produrre una certificazione attestante l'orario dell'ambulatorio, la data dell'accesso alla visita, le prescrizioni e la copia della parcella pagata.
Presso strutture pubbliche:
Il lavoratore dovrà produrre una certificazione attestante la data, l'ora dell'accesso e le prestazioni effettuate; le prestazioni non prettamente specialistiche (ad esempio una terapia iniettiva) devono risultare effettuate presso poliambulatori pubblici o autorizzati dalla ASL.
Le giustificazioni scritte o le certificazioni mediche devono pervenire all' INPS ENTRO 10 GIORNI dalla data in cui si è verificata l'assenza.


 

Malattia insorta all'estero

In caso di malattia insorta nel corso di ferie in Paesi esteri, si deve distinguere tra:

1) Paesi Cee, e paesi extracomunitari con i quali vigono accordi di sicurezza sociale estesi alla tutela del rischio di malattia;

2) altri paesi extracomunitari.

Nel primo caso la notifica dell'evento morboso alla sede Inps territorialmente competente secondo la residenza italiana del lavoratore viene disciplinata da specifici accordi internazionali (regolamenti Cee e convenzioni bilaterali), i quali di norma prevedono, generalmente, che il lavoratore si premunisca, prima di recarsi all'estero, della cd. tessera europea assicurazione malattia (Team) o altro equipollente (a seconda del paese di destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente la quale poi provvederà a trasmettere in Italia la certificazione medica acquisita e i referti dei controlli eventualmente effettuati.

Per avere diritto alle prestazioni economiche il lavoratore deve comunque documentare al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia.

Per quanto riguarda invece i Paesi stranieri che non intrattengono con l'Italia rapporti convenzionali, i soggetti interessati dovranno partecipare nei termini contrattuali, e comunque entro due giorni, l'evento morboso alla propria azienda, trasmettendo contemporaneamente all'Inps la prevista certificazione sanitaria (in originale), legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L'adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell'interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all'invio della certificazione entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro e all'Inps (eventualmente in copia).

Si precisa che per «legalizzazione» si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.

Si conferma da ultimo, come di recente ribadito dal Ministero degli affari esteri, interessato a seguito di posizioni diverse assunte da alcune Ambasciate o Consolati, che in materia di legalizzazione continuano ad essere applicate le procedure vigenti: vale a dire che, ove la certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima di qualsiasi anticipazione aziendale dell'indennità (cfr. Inps, circ. n. 136/2003).

 


 La malattia è un evento che altera lo stato di salute di un lavoratore provocando l’incapacità di svolgere l'attività lavorativa. Nell’ambito del diritto del lavoro la tutela economica in caso di malattia è posta in capo a forme di previdenza previste per legge, di assistenza da parte di enti bilaterali di origine contrattuale collettiva o a carico del datore di lavoro. Durante questo periodo, compreso a partire dall'insorgere dello stato patologico sino al rientro sul posto di lavoro, in capo al dipendente sorgono diritti e doveri specifici, ulteriori rispetto a quelli di fedeltà e riservatezza.

La malattia
E' innanzitutto opportuno individuare in modo preciso cosa debba intendersi per evento di malattia. Lo stato patologico rileva nei riguardi del rapporto di lavoro solo qualora infici lo svolgimento dell'attività lavorativa, parzialmente o totalmente. In questo caso l'assenza dal posto di lavoro risulta giustificabile. Restano esclusi, quindi, i casi di malattia che non determinino conseguenze sulla possibilità di svolgere l'attività, oppure che non possano determinare conseguenze negative sull'ambiente di lavoro (a livello igienico-sanitario ad esempio) e le malattie professionali, contratte nell'esercizio e a causa di lavorazioni rischiose, ricadenti nell'ambito di tutela INAIL.

Obbligo di comunicazione e certificazione
Il primo obbligo del dipendente è la comunicazione al datore di lavoro del proprio stato di malattia. Tale comunicazione dovrà essere tempestiva ed accompagnata dall'indicazione dell'indirizzo presso il quale il dipendente si rende disponibile per le visite di controllo. Nella generalità dei casi i contratti collettivi disciplinano le tempistiche e le scadenze di comunicazione dell'impossibilità di prestare l'attività lavorativa per malattia. In mancanza è opportuno che il datore di lavoro disciplini tramite un regolamento interno modalità e tempistiche di comunicazione delle assenze.
Successivamente il lavoratore, per giustificare l'assenza dal lavoro, deve farsi certificare, tramite un medico, lo stato morboso con specifica indicazione della diagnosi, della prognosi e dell’indirizzo di reperibilità. Con l'introduzione del certificato di malattia telematico il medico deve essere appartenente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, se il periodo di assenza previsto supera i 10 giorni. Viceversa, è possibile ottenere la certificazione anche dal medico curante non appartenente al SSN per un'assenza fino a 10 giorni compresi. Il lavoratore deve ottenere tale certificazione il giorno stesso in cui la malattia ha inizio. L'INPS concede la possibilità al lavoratore di dichiarare di essere malato dal giorno precedente alla visita, ma solo qualora la visita stessa non sia ambulatoriale. Viceversa, il periodo di malattia coperto da certificazione (e quindi, se previsto, indennizzabile da parte dell'Istituto) avrà inizio dalla data della visita all'esito della quale è rilasciato il certificato medico. In caso di retrodatazione superiore ad un giorno la data di inizio della malattia sarà il giorno di rilascio del certificato medico. Le medesime regole si applicano ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia. Si definisce quale ricaduta l'evento che occorre, per la medesima patologia, entro trenta giorni dal termine dell'evento precedente.
Se la certificazione medica è inviata telematicamente dal medico che effettua la visita il lavoratore non è tenuto alla consegna del certificato al datore di lavoro, ma solo a fornire il numero di protocollo. Il datore di lavoro ha la possibilità di verificare l'esistenza dell’attestato di malattia attraverso il sito INPS, nella sezione dedicata o di riceverlo all'indirizzo di posta elettronica certificata se in precedenza ha fatto richiesta all’Istituto dell’invio dei certificati di malattia.
Se la certificazione è rilasciata in forma cartacea il lavoratore ha l'obbligo di invio all'INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dalla data del rilascio.

Obbligo di reperibilità
Il lavoratore che si trovi in periodo di malattia, deve rendersi reperibile per un eventuale controllo da parte del datore di lavoro o dell'INPS, al fine di verifica dell'effettivo stato di malattia. Il controllo è posto in essere tramite visita domiciliare, presso l'indirizzo segnalato dal lavoratore al medico che ha rilasciato il certificato. Il dipendente deve garantire la propria reperibilità in fasce orarie specifiche, durante tutti i giorni del periodo di malattia certificato, compresi le domeniche e i giorni festivi. Le fasce orarie prescritte vanno dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Nei riguardi di questo aspetto, la contrattazione collettiva non può apportare modifiche o deroghe né a fini estensivi né a fini restrittivi.
Il datore di lavoro che voglia richiedere la visita di controllo, dovrà prenotarla attraverso il sito dell'INPS, nell'area accessibile tramite PIN. La visita sarà effettuata dai servizi medico-legali dell'ASL o dal personale medico riportato sulle apposite liste presso la sede INPS di competenza.

L'esenzione dall'obbligo di reperibilità
Con l’articolo 25 del D.Lgs. n. 151/2015 il legislatore ha stabilito una specifica disciplina finalizzata a stabilire casistiche di esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Con il decreto dell'11 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, ha individuato le causali che danno diritto alle suddette esenzioni. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
• stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Tali casistiche, in quanto astratte e generali, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione da parte dei medici. Ai fini di dare un’attuazione concreta della normativa, l'INPS ha definito il campo soggettivo e oggettivo di applicazione della stessa, dettagliandone le concrete fattispecie in apposite linee guida allegate alla circolare n. 95 del 2016.
I medici che redigono i certificati di malattia, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
• apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità”;
• attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea,.
E' importante sottolineare che pur venendo meno, in questi casi, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo per il lavoratore, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, su:
• la correttezza formale e sostanziale della certificazione;
• la congruità prognostica ivi espressa.
Pertanto se da un lato per i datori di lavoro non sarà possibile la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura INPS territorialmente competente, i possibili casi per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. L'INPS poi, mediante il proprio centro medico legale, valuterà l’opportunità di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro richiedente.
Ancorché ben evidente nella norma di legge, L'Istituto ha evidenziato che i lavoratori cui si applica la normativa relativa all’esenzione dall’obbligo di reperibilità, sono solo quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Comunicazione e certificazione della guarigione
Nella normalità dei casi, il lavoratore non ha l'obbligo di comunicare la sua guarigione o la data di rientro, né deve produrre un certificato di fine della malattia. La data di fine malattia apposta sul certificato medico assolve a tale compito. Per completezza si segnala che la lettera e–ter), comma 2, art. 41, del D.lgs. n. 81/08, stabilisce invece che a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi il datore di lavoro debba verificare l’idoneità alla mansione attraverso una visita medica. Tale obbligo sorge in seguito ad ogni astensione legata a motivi di salute e quindi per qualsiasi malattia, sia essa professionale o meno, ma anche per infortunio. I sessanta giorni sono da intendersi come continuativi.

Guarigione anticipata
Il lavoratore, qualora ritenga che l'impedimento a svolgere l'attività sia cessato anticipatamente rispetto a quanto certificato in precedenza, dovrà chiedere il rilascio di ulteriore certificato, che dimostri la guarigione anticipata. Solo in tal modo avrà la possibilità di rientrare al lavoro anticipatamente rispetto al periodo di malattia riportato sul certificato.

 aggiornamento del 07.06.2016 : 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Dereto 11 gennaio 2016 recante "Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale", ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016 in cui fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della citata normativa. Nello specifico la circolare, a cui sono allegate le linee guida per l'individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri, ne definisce il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.

 

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